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Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 · Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 — Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 Art. 21Istituzione delle rivendite ordinarie

In KraftAmtlicher Text

Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare. Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica. La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato. L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e' stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'art. 25 e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.