Legge 2 gennaio 1958, n. 13 Art. 6
Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'art. 3.
Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'art. 3.