Legge 2 gennaio 1958, n. 13 Art. 9
La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al precedente art. 3, ma quelle di cui all' art. 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658 , puo' proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta.