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Legge 4 febbraio 1958, n. 87 · Legge 4 febbraio 1958, n. 87 — Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Legge 4 febbraio 1958, n. 87 Art. 13

TITOLO II Nuova misura dei contributi della Cassa per le pensioni ai sanitari

In KraftAmtlicher Text

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 14 e 15. I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti: a) nel periodo anteriore alla data di inizio del servizio utile; b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile. Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, pero', le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi dell'art. 3. Ad ognuno dei periodi da riscattare, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione annua contributiva, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, gia' attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge si considera come retribuzione annua contributiva la retribuzione annua differenziale di cui all'art. 6 aumentata di lire 600.000.