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Legge 20 febbraio 1958, n. 75 · Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 13

CAPO III Disposizioni finali e transitorie.

In KraftAmtlicher Text

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennita' e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime. E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.