Legge 27 febbraio 1958, n. 130 Art. 2
Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'art. 1. Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego.