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Legge 27 febbraio 1958, n. 130 · Legge 27 febbraio 1958, n. 130 — Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi

Legge 27 febbraio 1958, n. 130 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'art. 1. Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego.