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Legge 27 febbraio 1958, n. 162 · Legge 27 febbraio 1958, n. 162 — Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1 luglio 1955

Legge 27 febbraio 1958, n. 162 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.