Legge 27 febbraio 1958, n. 162 Art. 2
A decorrere dal 1 luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.