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Legge 27 febbraio 1958, n. 162 · Legge 27 febbraio 1958, n. 162 — Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1 luglio 1955

Legge 27 febbraio 1958, n. 162 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza e' corrisposta a carico dell'Erario.