Legge 7 marzo 1958, n. 178 Art. 2
Le condizioni e le modalita' inerenti alle effettive erogazioni delle somme previste dal precedente art. 1, saranno stabilite da una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e del commercio e la Societa' mineraria carbonifera sarda.