Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 31 ottobre 1958, n. 968 · Legge 31 ottobre 1958, n. 968 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959

Legge 31 ottobre 1958, n. 968 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

E' stabilito per l'esercizio finanziario 1958-59, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite di impegno di lire 610.000.000 di cui: 1) lire 40.000.000 per la concessione: a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261; b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari; 2) lire 320.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione: a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari; b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra; 3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ; 4) lire 150.000.000 per opere in concessione relative alla nuova costruzione, ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 prorogata con la legge 10 ottobre 1951, n. 1141 , e ulteriormente prorogata a tutto l'esercizio 1959-60 con la legge 28 marzo 1957, n. 222 .