Legge 11 giugno 1959, n. 450 Art. 21
Chiunque fabbrica clandestinamente margarina, e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta, corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui. Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all' art. 240 del Codice penale . ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Verweist auf
- Legge 11 giugno 1959, n. 450 Art. 240
- Legge 11 giugno 1959, n. 450 Art. 4