Legge 24 luglio 1959, n. 608 Art. 2
Le azioni rappresentanti il capitale sociale della "A. M. M. I. S. p. A." saranno attribuite agli azionisti in proporzione della rispettiva quota nel tondo di dotazione dell'ente soppresso.
Le azioni rappresentanti il capitale sociale della "A. M. M. I. S. p. A." saranno attribuite agli azionisti in proporzione della rispettiva quota nel tondo di dotazione dell'ente soppresso.