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Legge 25 gennaio 1960, n. 4 · Legge 25 gennaio 1960, n. 4 — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere

Legge 25 gennaio 1960, n. 4 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , a cominciare dall'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore della presente legge. Detto contributo e' ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualita' di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente art. 6. Al 1 gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvedera' alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma sara', all'occorrenza, nuovamente determinato.