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Legge 29 giugno 1960, n. 657 · Legge 29 giugno 1960, n. 657 — Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare

Legge 29 giugno 1960, n. 657 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le somme prelevate, a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.), e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall' art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38 .