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Legge 29 giugno 1960, n. 657 · Legge 29 giugno 1960, n. 657 — Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare

Legge 29 giugno 1960, n. 657 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il quarto comma dell'art. 3 delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, ed 8 febbraio 1958, n. 102 , e' sostituito dal seguente: "Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 , e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie. La presente disposizione e' applicabile a tutte le operazioni effettuate ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38 ".