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Legge 29 giugno 1960, n. 658 · Legge 29 giugno 1960, n. 658 — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma per il potenziamento della rete autofilotranviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche

Legge 29 giugno 1960, n. 658 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti gia' concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA