Legge 6 luglio 1960, n. 697 Art. 2
Alla maggiore spesa di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, con lo stanziamento del capitolo n. 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio.