Legge 11 agosto 1960, n. 821 Art. 3
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalita' della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalita' della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.