Legge 25 ottobre 1960, n. 1321 Art. 3
Le date delle dodici domeniche di ciascun anno di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 , sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici con quello per i trasporti e con quello per il turismo e lo spettacolo.