Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 novembre 1960, n. 1397 · Legge 27 novembre 1960, n. 1397 — Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali

Legge 27 novembre 1960, n. 1397 Art. 13

CAPO II DELLE PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dello articolo 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa. In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, e' ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa. Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.