Legge 27 novembre 1960, n. 1397 Art. 2
CAPO I DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 45)) . Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica.