Legge 7 febbraio 1961, n. 59 Art. 13
TITOLO II ORGANI DELL'A.N.A.S. CAPO I Organi centrali
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parita' dei voti, prevale quello di chi presiede.