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Legge 7 febbraio 1961, n. 59 · Legge 7 febbraio 1961, n. 59 — Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

Legge 7 febbraio 1961, n. 59 Art. 39

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed alle autostrade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti necessari. La foggia della divisa di servizio viene stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa. La natura ed il periodo di uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonche' le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di questi ultimi, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente della Azienda. L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.