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Legge 2 giugno 1961, n. 454 · Legge 2 giugno 1961, n. 454 — Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Legge 2 giugno 1961, n. 454 Art. 21Organizzazione ed attrezzature di mercato

CAPO IV PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

In KraftAmtlicher Text

Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli, e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65. Tale somma sara' erogata: per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonche' per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso il contributo non puo' superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno, e sara' stabilito in relazione all'effettivo costo dei denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato; nel secondo caso il contributo non puo' essere superiore al 90 per cento della spesa complessiva di gestione; per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli e, ove sia possibile, in maniera da assicurare la partecipazione dei produttori conferenti; nonche' per spese occorrenti all'organizzazione del mercato ed all'assistenza e al coordinamento dell'attivita' dei suddetti enti ed associazioni di produttori agricoli. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.