Legge 27 giugno 1961, n. 543 Art. 4
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.