Legge 27 giugno 1961, n. 549 Art. 3
I posti cosi' istituiti saranno conferiti dal Ministero della pubblica istruzione che provvedera' ad emanare annualmente il relativo bando di concorso.
I posti cosi' istituiti saranno conferiti dal Ministero della pubblica istruzione che provvedera' ad emanare annualmente il relativo bando di concorso.