Legge 29 giugno 1961, n. 563 Art. 3
All'onere di lire 350.000.000, previsto dal precedente articolo 2, sara' provveduto con un'aliquota del provento della vendita autorizzata con l'articolo 1. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.