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Legge 22 luglio 1961, n. 628 · Legge 22 luglio 1961, n. 628 — Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Legge 22 luglio 1961, n. 628 Art. 13

CAPO TERZO Uffici del lavoro e della massima occupazione.

In KraftAmtlicher Text

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell' articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo. Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.