IT · Legge 28 luglio 1961, n. 830
Legge 28 luglio 1961, n. 830 — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Inhalt
- Art. 1 Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955
- Art. 2 Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilita'
- Art. 3 Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilita' di pensione
- Art. 4 Assegni "ad personam"
- Art. 5 Soppressione del contributo per l'indennita' di caropane e riassorbimento delle indennita' di caropane gia' liquidate
- Art. 6 Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria
- Art. 7
- Art. 8 Esenzioni fiscali
- Art. 9 Tredicesima mensilita'
- Art. 10 Pensioni di anzianita'
- Art. 11 Collocamento anticipato in quiescenza
- Art. 12 Pensione di invalidita' agli iscritti il cui rapporto di lavoro e' regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
- Art. 13 Pensione di invalidita' agli iscritti il cui rapporto di lavoro non e' regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Collegio medico
- Art. 14 Decorrenza delle pensioni di invalidita' e di anzianita'
- Art. 15 Norme per la determinazione annuale del contributo
- Art. 16 Versamento del contributo. Tenuta dei conti
- Art. 17 Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23 Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie
- Art. 24
- Art. 25 Prosecuzione volontaria della contribuzione
- Art. 26 Determinazione della misura del contributo volontario
- Art. 27 Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi
- Art. 28 Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari
- Art. 29 Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione
- Art. 30 Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
- Art. 31 Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo
- Art. 32 Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi
- Art. 33 Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi
- Art. 34 Pensione di invalidita' agli iscritti volontari: stato invalidante
- Art. 35
- Art. 36 Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
- Art. 37 Ricorsi e termini per la loro presentazione
- Art. 38 Entrata in vigore ed abrogazioni