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IT · Legge 28 luglio 1961, n. 830

Legge 28 luglio 1961, n. 830 — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

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Inhalt

  1. Art. 1 Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955
  2. Art. 2 Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilita'
  3. Art. 3 Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilita' di pensione
  4. Art. 4 Assegni "ad personam"
  5. Art. 5 Soppressione del contributo per l'indennita' di caropane e riassorbimento delle indennita' di caropane gia' liquidate
  6. Art. 6 Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Esenzioni fiscali
  9. Art. 9 Tredicesima mensilita'
  10. Art. 10 Pensioni di anzianita'
  11. Art. 11 Collocamento anticipato in quiescenza
  12. Art. 12 Pensione di invalidita' agli iscritti il cui rapporto di lavoro e' regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
  13. Art. 13 Pensione di invalidita' agli iscritti il cui rapporto di lavoro non e' regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Collegio medico
  14. Art. 14 Decorrenza delle pensioni di invalidita' e di anzianita'
  15. Art. 15 Norme per la determinazione annuale del contributo
  16. Art. 16 Versamento del contributo. Tenuta dei conti
  17. Art. 17 Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Prosecuzione volontaria della contribuzione
  26. Art. 26 Determinazione della misura del contributo volontario
  27. Art. 27 Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi
  28. Art. 28 Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari
  29. Art. 29 Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione
  30. Art. 30 Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
  31. Art. 31 Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo
  32. Art. 32 Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi
  33. Art. 33 Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi
  34. Art. 34 Pensione di invalidita' agli iscritti volontari: stato invalidante
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
  37. Art. 37 Ricorsi e termini per la loro presentazione
  38. Art. 38 Entrata in vigore ed abrogazioni