Legge 22 ottobre 1961, n. 1143 Art. 21
Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e' 3 della legge 19 ottobre 1951, n. 928 , e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che gia' si trovano nella posizione di soprannumeri, no si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.