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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 13Esenzioni

CAPO I NORME GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero della marina mercantile puo' esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale. Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.