Legge 27 giugno 1962, n. 1098 Art. 2
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato per l'esercizio finanziario 1961-62 con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della, imposta di registro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.