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Legge 27 luglio 1962, n. 1114 · Legge 27 luglio 1962, n. 1114 — Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

Legge 27 luglio 1962, n. 1114 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento.