Legge 27 luglio 1962, n. 1227 Art. 2
La presente legge si applica anche alle liberalita' anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state gia' pagate le imposte relative.
La presente legge si applica anche alle liberalita' anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state gia' pagate le imposte relative.