Legge 5 agosto 1962, n. 1257 Art. 21Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri
Contro la elezione dei consiglieri regionali e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, ((in materia di eleggibilita')) . Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere. Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda, entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata, entro cinque giorni agli interessati.