Legge 12 agosto 1962, n. 1391 Art. 21
Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme da corrispondere dalle singole Amministrazioni a quella delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell' art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 , per il rimborso degli oneri e delle spese da quest'ultima sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione della spesa delle dette Amministrazioni.