Legge 16 agosto 1962, n. 1354 Art. 21
TITOLO VII IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
Con la procedura di cui all'articolo 7 puo' essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purche' a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.