Legge 18 agosto 1962, n. 1357 Art. 21
TITOLO IV PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
La pensione di vecchiaia o di invalidita' e' fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed e' riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.