Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 Art. 21
CAPO III DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE.
((Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova della esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19.))