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Legge 4 gennaio 1963, n. 1 · Legge 4 gennaio 1963, n. 1 — Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

Legge 4 gennaio 1963, n. 1 Art. 32

In KraftAmtlicher Text

Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota, annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.