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Legge 4 gennaio 1963, n. 1 · Legge 4 gennaio 1963, n. 1 — Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

Legge 4 gennaio 1963, n. 1 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso: a) i magistrati ai quali e' stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento; b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianita'; c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso; d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame. I magistrati ai quali e' stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.