Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 23 gennaio 1963, n. 2 · Legge 23 gennaio 1963, n. 2 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto

Legge 23 gennaio 1963, n. 2 Art. 1Amnistia

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia: a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni; b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dell' articolo 62, n. 4 del Codice penale ; c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale , aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice; d) per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni. L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371 , 444 , 516 , 528 e 530 del Codice penale .