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Legge 27 gennaio 1963, n. 19 · Legge 27 gennaio 1963, n. 19 — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale

Legge 27 gennaio 1963, n. 19 Art. 11Disposizioni tributarie

In KraftAmtlicher Text

Il compenso corrisposto al conduttore a norma dell'articolo 4 e' assoggettato nel suo intero ammontare ad imposta di ricchezza mobile e connessi tributi locali. Si applicano le disposizioni degli articoli 128, lettera a), e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 . Il compenso e' detraibile per un triennio agli effetti dell'imposta sui fabbricati attinente all'unita' immobiliare e delle relative sovrimposte nella misura di un terzo per ciascun anno, sempreche', tenuto conto del reddito corrispondente ai canoni di affitto in base al quale il compenso e' corrisposto, ne conseguano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 .