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Legge 28 gennaio 1963, n. 20 · Legge 28 gennaio 1963, n. 20 — Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato

Legge 28 gennaio 1963, n. 20 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Con decreti del Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni: a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni; b) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari; c) personale aggregato delle carceri; d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia; e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.