Legge 28 gennaio 1963, n. 99 Art. 2
E' altresi' autorizzata la concessione, in favore del suddetto Ente, di un contributo annuo di lire 150.000.000 per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 per le spese di gestione dei suindicati acquedotti.
E' altresi' autorizzata la concessione, in favore del suddetto Ente, di un contributo annuo di lire 150.000.000 per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 per le spese di gestione dei suindicati acquedotti.