Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 2Diritti e doveri
TITOLO I Dell'Ordine dei giornalisti CAPO I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
E' diritto insopprimibile dei giornalisti la liberta' di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalita' altrui ed e' loro obbligo inderogabile il rispetto della verita' sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealta' e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando cio' sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.