Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 49Competenza
TITOLO III Della disciplina degli iscritti
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato. Se l'incolpato e' membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare e' rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.