Legge 3 febbraio 1963, n. 72 Art. 2
Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535 , ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge. Il trattamento economico e giuridico e' quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.