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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 39

TITOLO III SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

In KraftAmtlicher Text

Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause: a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni; b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato; c) motivi disciplinari; d) condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della liberta' personale; e) domanda per gravi comprovati motivi. La domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio; f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali; g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento; h) nomina all'impiego civile; i) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma e', in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina, ove si tratti di cessazione per lo cause di cui alla lettera e).