Legge 18 febbraio 1963, n. 86 Art. 13
CAPO I Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288
Il terzo comma dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore".